C.A. [NAME]
Con la presente per informarvi circa i nuovi obblighi di pubblicità previsti dalla Legge 88/2009 art.42.
Le legge comunitaria 2008, recepita dal nostro ordinamento con la L.88/2009, all'articolo 42, ha introdotto alcuni obblighi di pubblicità per le società, prevedendone anche il regime sanzionatorio in caso di omessa pubblicazione delle informazioni previste dalla legge.
Le società sia di persone che di capitali dovranno indicare negli atti e nella corrispondenza le seguenti informazioni:
- sede della società;
- ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione;
- capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio (società di capitali);
- stato di liquidazione in seguito allo scioglimento;
- stato di unipersonalità (Spa ed Srl).
Le società di capitali sono inoltre soggette ad un obbligo ulteriore: pubblicare le informazioni sopra descritte anche nei siti web delle società medesime.
Quindi vi preghiamo di fornirci con urgenza le informazioni per eseguire l'aggiornamento dei siti web.
Si ricorda che il numero di iscrizione al registro delle imprese coincide con il numero di codice fiscale come previsto dall'art.3 comma 1 del D.P.R. n.558/1999
Cordiali Saluti
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Tel. 049-8079669
Fax. 049-8075271
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